Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 7 marzo 1986, n. 65).

      1. Dopo l'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. - (Armi in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza). - 1. L'arma in dotazione agli addetti alla polizia locale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza è la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione, i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni.
      2. Il modello, il tipo ed il calibro delle armi di cui al comma 1 sono determinati con regolamento dell'ente di appartenenza, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      3. Gli addetti alla polizia locale possono comunque essere dotati:

          a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o di funzioni pubbliche;

          b) di un'arma corta comune da sparo;

          c) di ausili tattico difensivi a basso deterrente visivo;

          d) del bastone estensibile;

          e) dello spray antiaggressione».